Congedo parentale – la guida completa in 7 punti
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa, previsto per entrambi i genitori, dall’articolo 32 della legge 151/2001 che negli anni ha subito diverse modifiche.
Beneficiari
Possono fruire del congedo parentale tutti i genitori\lavoratori dipendenti dal momento della nascita del figlio, fino ai 12 anni (compiuti) di vita dello stesso. Ricordiamo che la madre deve terminare il periodo di astensione obbligatoria di maternità prima di poter richiedere i congedi parentali. In caso di adozione o di affidamento, il congedo parentale può essere richiesto entro 12 anni dal momento dell’ingresso in famiglia del minore e comunque non oltre il compimento del 18° anno di vita. La legge non preclude la possibilità per i genitori di fruire del congedo parentale in contemporanea per lo stesso figlio e il diritto al congedo spetta al genitore richiedente anche se l’altro non ne ha diritto, ad esempio per inoccupazione.
Durata del congedo parentale
Il congedo parentale è frazionabile anche ad ore o in singoli giorni e di norma è previsto per un massimo di 9 mesi, per entrambi i genitori, anche se il limite per il singolo genitore non può superare i 6 mesi se non per le seguenti eccezioni:
- Il padre lavoratore può arrivare a 7 mesi di congedo qualora usufruisca di un periodo di congedo continuativo di almeno 3 mesi
- In caso di genitore unico o affidamento esclusivo del figlio al padre, il congedo sale a 11 mesi
- Se il padre usufruisce del mese in più o se la madre risulta l’unico genitore, o ha l’affidamento esclusivo, il congedo sarà pari ad un massimo di 10 mesi
Modalità di comunicazione e preavviso
Il lavoratore che intende beneficiare del congedo parentale dovrà comunicarlo al proprio datore di lavoro entro i tempi stabiliti dal CCNL e comunque con un preavviso non inferiore a 5 giorni. In caso di richiesta di congedo su base oraria il preavviso minimo è di 2 giorni. La domanda di congedo parentale dev’essere inoltrata tramite il sito INPS o gli enti di patronato. Ricordiamo che si può richiedere il congedo parentale anche di domenica o nei giorni festivi.
Retribuzione durante il congedo parentale
Il congedo parentale pari a 9 mesi, nei primi 12 anni di vita di ogni figlio, è retribuito nella misura del 30% della paga giornaliera. Per l’anno 2023, è stato introdotto un mese di congedo retribuito all’80%, previsto dalle legge di bilancio 2023 e ben esplicato dalla circolare INPS numero 45 emanata il 16 maggio 2023.
I periodi che superano i 9 mesi ordinari, sono anch’essi indennizzati con il 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Requisiti per accedere al congedo retribuito all’80%
Il mese retribuito all’80% spetta solamente ai genitori che hanno terminato il loro periodo di astensione obbligatoria per maternità o paternità dopo il 31/12/2022 (vale anche un singolo giorno). Non si somma ai 9 mesi ordinari e va goduto entro i 6 anni di vita del figlio. L’INPS ha specificato che vale solamente per i lavoratori dipendenti e non per autonomi ed iscritti alla gestione separata.
Congedo per i lavoratori autonomi
Il D.lgs 105/2022 ha introdotto i congedi parentali per i lavoratori autonomi anche per i padri che, come le madri, sono subordinati all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Questo congedo parentale è pari a 3 mesi da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del figlio. Per determinare l’importo pari al 30% si usa la retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge.
Novità per il 2024
La legge di bilancio 2024, ha previsto un incremento della retribuzione, per quel che riguarda i congedi parentali, con ben due mesi retribuiti all’80%, per i nuovi nati. Dal prossimo anno invece, un mese sarà pagato all’80% ed un altro al 60% (salvo successive modifiche). Restano inoltre confermati gli ulteriori mesi retribuiti al 30%
I due mesi con retribuzione maggiorata andranno goduti entro i primi 6 anni di vita del bambino mentre per quelli retribuiti al 30% c’è la possibilità di usufruirne entro i 12 anni di vita. Per usufruire del secondo mese retribuito all’80%, sarà inoltre necessario goderne nel corso dell’anno 2024. Come detto prima, dal 2025 il secondo mese scenderà al 60% della retribuzione.
Ricordiamo che l’altro genitore, ha diritto ad ulteriori 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori, che nei casi visti poc’anzi possono essere incrementati fino a 10 o a 11 mesi.
Attenzione però ai dettagli! Come detto prima, i due mesi retribuiti all’80% spettano ai genitori che hanno terminato il proprio periodo di congedo obbligatorio (maternità o paternità) dopo il 31 dicembre 2023.
La legge di bilancio, specifica che l’ulteriore mese, retribuito al 80%, spetterà solamente per i nuovi nati e dunque per i genitori che termineranno il proprio periodo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023.



