Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Breve introduzione del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”

La figura dell’RLS ha fatto la sua comparsa con il DLgs 626/94, che ufficializzava il diritto dei lavoratori ad essere rappresentati da un collega adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il DLgs 81/08 ha poi consolidato il ruolo del RLS che è diventato parte fondamentale del Sistema di Gestione della Salute, Sicurezza, Protezione e Prevenzione poiché, attraverso di lui, è possibile dar voce alle soggettività dei lavoratori.

Qual è il suo ruolo?

L’RLS è il portavoce del punto di vista dei lavoratori e ha la funzione di promuovere la prevenzione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla gestione della salute e della sicurezza aziendale. Per questo motivo i lavoratori devono conoscere chi è l’RLS e in che modo sia possibile mettersi in contatto con lui.

Il suo ruolo prevede molteplici azioni (conoscitive, consultive, partecipative e propositive) che hanno carattere bidirezionale, cioè rivolte verso il sistema della prevenzione aziendale (datore di lavoro, RSPP, medico competente) e nei confronti dei lavoratori che rappresenta, verso i quali ha il compito di mantenere attivo un canale di comunicazione per far sì che le informazioni viaggino nei due sensi: dai lavoratori al RLS e viceversa.

I lavoratori devono, pertanto, essere a conoscenza delle iniziative e delle richieste messe in campo dall’RLS e delle risposte della direzione, ad esempio attraverso la predisposizione di apposita bacheca dedicata alla sicurezza. Le informazioni devono essere puntuali, in modo da consentire ai lavoratori di conoscere costantemente le decisioni in materia di salute e sicurezza che li riguardano.

 Le modalità operative dell’RLS più utilizzate e riconosciute come buone pratiche sono:

Visite ai reparti e colloqui con gruppetti di lavoratori e/o con i loro preposti;

– Incontri di gruppo omogeneo, ossia per mansioni /reparto/unità produttiva, anche con la presenza del RSPP;

– Riunioni con i rappresentanti sindacali aziendali;

– Momenti di ascolto e di informazione generali (ed esempio sfruttando le riunioni aziendali e le assemblee sindacali nelle quali sia possibile ricavare spazi da dedicare alla sicurezza);

– Partecipazione ai corsi di informazione e formazione organizzati in azienda per i lavoratori, almeno nell’introduzione di ciascun corso;

– Presentazione ai nuovi assunti.

Tali prassi fanno sì che il suo ruolo venga riconosciuto e ne esca rafforzato.

L’RLS deve essere proattivo, cioè deve avere un atteggiamento propositivo nei riguardi della prevenzione, deve far emergere problematiche aziendali, osservate da lui o suggerite dai lavoratori.

Caratteristiche importanti dell’RLS sono, quindi, le capacità di ascolto e di comunicazione, poiché un aspetto cruciale del suo ruolo consiste nel raccogliere informazioni, richieste, segnalazioni di problemi da parte di tutti i lavoratori. Ciò avviene, come già accennato, grazie alla creazione di un rapporto fiduciario che s’instaura quando l’RLS si mette al servizio dei lavoratori, visitando i reparti, ascoltando i loro racconti, offrendo la possibilità di ricevere segnalazioni scritte o telefoniche e, soprattutto, tenendo costantemente informati i lavoratori dei progressi ottenuti, anche se sono spesso lenti da raggiungere.

Quale è lo spazio d’azione dell’RLS.

Nella fase iniziale del processo di valutazione e identificazione delle misure di prevenzione, esprimendo il punto di vista dei lavoratori, negli aspetti legati a problemi specifici che sorgono durante l’attività lavorativa, quando si osservano e si interpretano i fenomeni e si devono decidere le strategie di intervento;

– nel monitoraggio delle condizioni di rischio nell’azienda, osservando eventuali cambiamenti;

– nella promozione delle attività volte al miglioramento della sicurezza;

– nella formulazione delle proposte e iniziative inerenti l’attività di prevenzione;

–  nella partecipazione alle verifiche delle autorità competenti;

– nella segnalazione dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo al datore di lavoro o al suo delegato;

– nella relazione con il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il medico competente, gli Enti di promozione della salute sul territorio come l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS ex ASL), i Sindacati, ecc.

L’apporto dell’RLS è significativo durante le ispezioni, in quanto può contribuire a rappresentare meglio le reali condizioni di lavoro, proprio in virtù della sua presenza quotidiana e dell’esperienza di cui è custode.

Che tipo di responsabilità ha l’RLS?

La lettera R di RLS non si riferisce al concetto di responsabilità, nel senso di incarico o delega del datore di lavoro, ma al concetto di rappresentanza dei lavoratori e di conoscenza, attraverso l’ascolto e l’osservazione, del modo in cui è svolto il lavoro in azienda.

La responsabilità dell’esecuzione delle misure preventive e della vigilanza sulla loro applicazione è in capo al datore di lavoro che la esercita insieme al suo staff di dirigenti e preposti, la cosiddetta “catena di comando”. La normativa non prevede sanzioni a carico dell’RLS in quanto tale.

L’RLS è inoltre tutelato ai sensi del DLgs 81/08 e della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori).

Con chi si relaziona e quante ore ha disposizione un RLS.

I lavoratori devono costituire il principale interlocutore dell’RLS. È fondamentale, quindi, sviluppare una relazione comunicativa che permetta all’RLS di consultare e di coinvolgere i lavoratori che rappresenta. Gli RLS hanno retribuite ore di permessi specifiche per l’attività propria (es. sopralluogo negli ambienti di lavoro). Il numero di ore a disposizione è regolamentato generalmente dai CCNL specifici per le varie categorie. Sono escluse dal monte ore previsto le ore utilizzate per l’espletamento delle funzioni proprie dell’RLS quali:

– la consultazione in merito alla valutazione dei rischi, alla designazione delle persone addette al Servizio di prevenzione e protezione, alle attività di gestione delle emergenze e in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e delle lavoratrici;

– le iniziative di formazione specifiche per l’RLS;

– la possibilità di formulare osservazioni in occasione di ispezioni da parte delle autorità competenti;

– la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art.35 del DLgs 81/08.

Risulta esclusa dal monte ore previsto anche la partecipazione a riunioni sindacali esterne su salute e sicurezza, la partecipazione a convegni in materia, ecc., il monte ore complessivo a disposizione è di 40 ore annue per ogni rappresentante (RLS).

Quando lo stesso lavoratore riveste il ruolo di componente della RSU e di RLS i permessi per l’espletamento della funzione di RLS risultano in aggiunta ai permessi già previsti per le RSU.

 Rif. all’ art. 18, lettera A, del D. Lgs n. 81/2008

 Rif. art. 47, comma 5 del D. Lgs n. 81/2008,

 richiamate dall’art. 50 del D. Lgs n. 81/2008 alle lettere b), c), d), g), i), l), M), N), O).

Gestione nelle aziende dove non c’è l’RLS

Le aziende al cui interno non è stato eletto o designato l’RLS, devono obbligatoriamente aderire al sistema del RLS Territoriale (RLST), versando annualmente il corrispettivo di due ore di lavoro, per ogni lavoratore e lavoratrice presente in azienda, ad un Fondo7 costituito presso l’INAIL, finalizzato a sostenere finanziariamente anche l’attività degli RLST. Il calcolo è effettuato sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura, determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei/delle lavoratori/lavoratrici è effettuato in base all’art. 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore. Con Decreto Ministeriale sono definiti: le modalità di funzionamento, i criteri di riparto delle risorse nonché la composizione e le funzioni del comitato amministratore del Fondo.

Il fondo di cui all’art. 52 del DLgs 81/08 di sostegno alla piccola e media impresa, agli RLST e alla pariteticità

Gli obiettivi del Fondo di cui al 52 del D.lgs. 81/08 sono:

A) il sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al 50% delle disponibilità del fondo, delle attività degli RLST, anche con riferimento alla formazione;

B) il finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del Codice Civile, dei lavoratori/delle lavoratrici stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi/delle lavoratrici autonome

C) il sostegno delle attività degli Organismi Paritetici.

Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative vengono individuati settori e attività, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori/delle lavoratrici in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui sopra.

L’RLST redige e invia al Fondo una relazione annuale sulla attività svolta.

 All’interno di un contesto lavorativo quali sono le zone che l’RLS può visitare?

Il DLgs 81/08 definisce “luogo di lavoro” l’insieme degli spazi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, anche solo occasionalmente.

Come si richiede l’accesso nei luoghi di lavoro?

L’accesso ai luoghi di lavoro deve essere finalizzato agli aspetti di salute e sicurezza.

Il lavoratore eletto RLS non può abbandonare il proprio posto di lavoro senza preventiva autorizzazione, ma deve, di norma, comunicare al datore di lavoro la volontà di effettuare un accesso negli altri luoghi di lavoro dell’azienda. Sarebbe opportuno stabilire una regola/un canale di comunicazione che permetta agevolmente all’RLS d’informare il datore di lavoro dell’effettuazione del sopralluogo nei reparti diversi da quelli dove abitualmente opera, argomentando i motivi dell’accesso.

Raccogliere informazioni.

Un aspetto cruciale del ruolo dell’RLS consiste nel raccogliere informazioni, richieste e segnalazioni di problemi da parte di tutti i lavoratori. Ciò avviene in modo efficace grazie alla creazione di un rapporto fiduciario che s’instaura quando l’RLS si mette al servizio dei lavoratori, visitando i reparti, ascoltando i loro racconti, offrendo la possibilità di ricevere segnalazioni scritte o telefoniche e, soprattutto, tenendo costantemente informati i lavoratori relativamente agli interventi effettuati e/o programmati.

Per fare questo l’RLS ha a disposizione il monte ore di permessi. È opportuno che l’RLS utilizzi interamente il monte ore, sia per potenziare la propria esperienza e conoscenza dell’azienda, sia per evitare possibili osservazioni da parte del datore di lavoro sul mancato uso delle ore a sua disposizione, arrivando così alla conclusione della inutilità e della scarsa importanza del ruolo dell’RLS. L’utilizzo del monte ore rappresenta un vantaggio anche per il datore di lavoro, poiché costituisce l’evidenza di un coinvolgimento attivo della figura dell’RLS nelle attività di prevenzione e/valutazione dei rischi.

Se viene impedito l’accesso?

Se il datore di lavoro non permette di accedere ai luoghi di lavoro, l’RLS può in primo luogo chiedere un sopralluogo congiunto con RSPP e Medico Competente. Qualora il datore di lavoro continui a negare l’accesso ai luoghi di lavoro, l’RLS può far ricorso alle autorità competenti (ASL/ATS).

Quando deve essere consultato l’RLS?

Come si può osservare, il DLG 81/08 dà molta enfasi alla parola CONSULTAZIONE, senza però fornirne una chiara definizione. Nell’ambito della norma ISO 45001 per consultazione s’intende la “ricerca di pareri prima di prendere decisioni e ciò implica, quindi, una comunicazione bidirezionale che comprenda il dialogo e gli scambi di consigli o pareri.

Per la Direzione Aziendale non è sempre facile mantenere sotto controllo tutti i problemi di salute e di sicurezza senza il bagaglio di conoscenze dettagliate ed esperienziali che i lavoratori accumulano nell’ambito della propria attività lavorativa. A tal fine è quindi utile che il Datore di Lavoro metta in atto un’efficace consultazione dei lavoratori e dell’RLS, per fare in modo che gli stessi possano fornire un feedback informato, che l’organizzazione deve prendere in considerazione prima di effettuare le sue scelte. Spesso, però, accade che la consultazione sia sostituita con azioni volte a mettere a disposizione informazioni e documenti quando il lavoro è già concluso, oppure poco prima di rendere le decisioni esecutive. Un esempio è quello della firma del documento di valutazione dei rischi che rappresenta solo la presa visione dello stesso, ma non attesta la consultazione preventiva dell’RLS, poiché l’espressione di parere o di consiglio sarebbe dovuta avvenire prima e durante l’effettuazione della valutazione dei rischi, la stesura del piano formativo, della designazione delle figure della sicurezza, etc.

Si ricorda che l’obbligo di prendere decisioni è del DDL e/o Dirigenti che ne rispondono anche penalmente, specie se non hanno preso in considerazione le osservazioni dell’RLS.

La consultazione può avvenire durante la riunione periodica, ma non solo; se questa non è obbligatoria, è comunque importante che il Datore di Lavoro acquisisca il parere dell’RLS in merito a tutte le azioni messe in atto dalla Direzione Aziendale (valutazione dei rischi, cambi di impianti o procedure, stesura del piano formativo, nomina figure aziendali, …).

È possibile anche prevedere brevi incontri mensili (o con altra periodicità compatibile con la numerosità dei lavoratori e la complessità della realtà produttiva) tra RLS, RSPP e datore di lavoro o suo incaricato per analizzare specifiche situazioni e monitorare i punti inseriti nel piano di miglioramento. In ogni occasione di consultazione, è buona norma redigere un verbale sia per dare evidenza della consultazione effettuata, sia per tenere traccia di quanto stabilito durante tale consultazione stessa

Cosa può esaminare l’RLS?

L’RLS può visionare il documento di valutazione dei rischi, valutazioni di rischi specifici e relative misure di prevenzione e protezione attuate, schede di sicurezza delle sostanze e miscele presenti e/o utilizzate in azienda, documentazione relativa alle macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro, documentazione relativa ad infortuni e malattie professionali

È opportuno che l’RLS venga messo a conoscenza degli infortuni che avvengono in azienda, possibilmente nell’immediatezza dei fatti. Buona prassi per il datore di lavoro è anche quella di comunicare i mancati infortuni (“near miss“), se presenti e se censiti. Infatti l’analisi critica di eventi accaduti in azienda permette di mettere in atto azioni preventive volte a evitare nel futuro infortuni veri e propri; lo stesso dicasi per la relazione sulla sorveglianza sanitaria svolta in azienda, che può fornire contributi validi al fine di evitare possibili malattie professionali.

Informazioni dai servizi di vigilanza.

L’RLS deve ricevere copia di verbali e comunicazioni provenienti dai differenti servizi di vigilanza in ambito della salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; in alcuni settori deve ricevere anche informazioni relative all’ambiente (es. settore CHIMICA).

I servizi di vigilanza possono essere l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), i Vigili del Fuoco (VVFF), l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

Relazioni con gli enti di controllo esterni.

È opportuno che l’RLS stabilisca un rapporto di collaborazione con gli enti di controllo esterni, non solo in occasione di visite in azienda ma anche come riferimento e supporto per approfondimenti di tipo tecnico. Durante i sopralluoghi di vigilanza, gli operatori richiedono la presenza dell’RLS; in queste occasioni è auspicabile che l’RLS sia in grado di formulare osservazioni pertinenti, mettendo in rilievo le concrete problematiche aziendali. È utile mantenere lo stesso approccio anche con gli altri Enti di controllo. Se in fase di sopralluogo non è possibile esplicitare problematiche particolari, è bene contattare successivamente gli organi ispettivi per formulare comunque le proprie osservazioni

Partecipazione alla riunione periodica.

La riunione periodica è un momento di discussione importante sui temi della salute e sicurezza sul lavoro ed è obbligatoria per le aziende con più di 15 lavoratori; per le restanti aziende è facoltativa e l’RLS può richiederne la convocazione.

Deve essere indetta almeno una volta all’anno o in caso di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori e deve coinvolgere il Datore di Lavoro (o suo sostituto), il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente (se previsto), l’RLS ed eventuali altre figure (ad es. l’esperto qualificato, se presenti sorgenti radiogene).

La riunione deve prendere in considerazione tutti gli aspetti previsti dall’art.35 del DLgs 81/08 e dovrebbe prendere avvio dal verbale della riunione precedente e dal programma degli interventi di prevenzione contenuto nel documento di valutazione dei rischi, verificando se sono stati rispettati i programmi precedentemente decisi. Anche in presenza di un ordine del giorno già prestabilito, l’RLS ha il diritto di sottoporre alla discussione tutti i problemi riguardanti la sicurezza e la salute, meglio se anticipati al datore di lavoro prima della riunione stessa, in modo da poter rendere la discussione più efficace; inoltre ha il diritto di chiedere chiarimenti e spiegazioni su tutti gli aspetti trattati.

Il DLgs 81/08 prevede che sia redatto un verbale di riunione nel quale siano indicati i nominativi dei presenti e una sintesi delle discussioni svolte. I partecipanti devono firmarlo e copia dello stesso verbale deve essere consegnato all’RLS; qualora non sia direttamente fornito dal datore di lavoro, l’RLS può predisporre apposita richiesta.

La riunione periodica può anche essere l’occasione per effettuare o concordare il sopralluogo congiunto con il medico competente sui luoghi di lavoro.

È importante che l’RLS giunga preparato alla riunione annuale, ad esempio predisponendo una lista dei punti da discutere: chiarimenti, approfondimenti e aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi; attuazione del programma degli interventi di prevenzione; programmi di corsi di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori; relazione sanitaria sullo stato di salute complessivo dei lavoratori, fino alla segnalazione di specifici problemi di sicurezza rilevati in azienda.

Se la durata della riunione non è sufficiente, devono essere previsti più incontri.

Proposte da portare alle riunioni

È preferibile impostare le riunioni sui temi più importanti e generali (resoconto degli obiettivi programmati e raggiunti) anziché su problemi specifici, per i quali si possono stabilire altri incontri.

A tal fine si suggerisce di:

1) Chiedere preventivamente la documentazione da analizzare nella riunione (di norma 10 giorni prima), insieme ai verbali del medico competente, delle visite ai luoghi di lavoro ed il programma di interventi aggiornato.

2) Definire con il datore di lavoro preventivamente gli orari d’inizio della riunione periodica, mettendo in conto di avere tempo sufficiente.

3) Coinvolgere i lavoratori, informandoli, ad esempio mediante un comunicato, dei temi che verranno discussi e poi delle conclusioni.

4) Raccogliere informazioni e suggerimenti dai lavoratori.

5) Prima di iniziare la riunione definire con i partecipanti le osservazioni, i pareri, le proposte dell’RLS e degli altri partecipanti vengano introdotte nel verbale di riunione. Tutto ciò serve a dare un’impronta alla riunione dove il ruolo dell’RLS risulti essere parte integrante del processo di valutazione dei rischi e non solo un uditore. Un esempio potrebbe essere questo:

A. Azione accettata, data azione, responsabile azione.

B. Azione non accettata, motivazioni.

C. Azione accettata in parte, data azione, responsabile azione, motivazioni.

6) Richiedere al medico competente la relazione sui dati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati nonché le indicazioni sul significato di detti risultati; è necessario che il medico presenti una vera e propria relazione e non la copia dell’allegato che ha solo finalità statistiche.

7) Richiedere che l’analisi statistica degli infortuni sia effettuata utilizzando gli indici di frequenza e di gravità così come indicato nella norma UNI 7249:200729 e tramite un’analisi comparativa degli stessi indici nel tempo (andamento).

8) Richiedere la copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi completa ed aggiornata alla data della riunione.

9) Discutere e programmare gli interventi congiuntamente al datore di lavoro.

10) Richiedere riunioni di avanzamento mensili o trimestrali, al fine di avere una visione complessiva della valutazione dei rischi e dell’attuazione delle misure di prevenzione.

11) Rileggere attentamente in ogni sua parte il verbale:

A) Controllare minuziosamente il significato di ogni frase, infatti, a volte anche le virgole possono cambiare il senso di quello che si vuol dire.

B) Chiedere la modifica o rettifica di ogni frase che possa avere duplici significati, infatti è meglio una frase corta ed esplicita che una lunga e contorta.

C) Prendere tutto il tempo necessario per riorganizzare le idee.

12) Terminata la riunione, siglare il verbale in ogni sua singola pagina e farsene consegnare subito una copia.

13) Esporre in bacheca il verbale per un atto di trasparenza verso i lavoratori evidenziando le richieste del RLS (a fronte delle segnalazioni dei lavoratori) e le risposte che il datore di lavoro ha dato in merito.

Segnalazione di un rischio.

L’RLS deve avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi riscontrati nel luogo di lavoro nell’ambito delle proprie funzioni; uno strumento utile per riuscire ad esercitare tale compito è la riunione periodica, ma ove questa non sia obbligatoria o anche in affiancamento ad essa possono essere utilizzate delle comunicazioni scritte ai diretti superiori o ai referenti in linea gerarchica interessati dell’area del problema individuato.

Per “Responsabile dell’azienda” s’intende il datore di lavoro, ma la segnalazione può pervenire allo stesso anche per il tramite del RSPP o di altri soggetti dell’organigramma dirigenziale.

È necessario ricordare, comunque, che questo non esime tutti i lavoratori ad effettuare direttamente segnalazioni, nel rispetto delle funzioni aziendali presenti, di situazioni ritenute pericolose.

Si può fare ricorso alle autorità.

 Qualora L’RLS, a seguito di confronto o mancato confronto con il servizio di Prevenzione e Protezione, ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, può rivolgersi all’organo di vigilanza.

Occorre però puntualizzare che l’esposto all’organo di vigilanza, pur essendo uno strumento nelle disponibilità dell’RLS e dei singoli lavoratori, mette in evidenza il fallimento del sistema di relazioni aziendali.

Diritti dell’RLS.

L’RLS deve disporre del tempo adeguato allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; se la documentazione è fornita in forma digitale, l’RLS deve avere a disposizione un computer con accesso ai documenti inerenti la sua carica. L’RLS dovrebbe disporre di una mail dedicata ed avere accesso, tramite assistenza di personale delle risorse umane, ai dati relativi agli infortuni sul lavoro contenuti in applicazioni informatiche, come ad esempio il registro degli infortuni telematico.

L’RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

È, quindi, garantita una maggior tutela per l’RLS rispetto a quella di cui beneficiano i lavoratori.

Richiesta del DVR e del DUVRI.

L’RLS può richiedere sia il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), qualora siano presenti in azienda imprese appaltatrici.

Il Datore di Lavoro deve fornire la documentazione all’RLS in forma cartacea e/o digitale.

Si ricorda che il documento di valutazione dei rischi e tutta la documentazione di cui viene in possesso l’RLS deve comunque essere consultato solo all’interno dell’azienda.

La richiesta può essere fatta verbalmente, ma si suggerisce che la stessa venga effettuata per iscritto, così come anche richieste di altri documenti necessari per l’espletamento delle funzioni dell’RLS; una buona occasione per effettuare tali richieste è ancora una volta la riunione periodica o incontri richiesti al Datore di lavoro o al RSPP.

Obblighi e PRIVACY.

L’RLS è tenuto al rispetto della privacy in relazione al segreto industriale.

Se il RLS riceve informazioni confidenziali da altri lavoratori, queste dovranno essere trattate nel rispetto della privacy, come anche tutte le informazioni riguardanti l’azienda.

Trattandosi di informazioni nel quale il segreto in ordine ai processi lavorativi o agli aspetti di privacy sono significativi, sarebbe opportuno che l’RLS concordi, in sede di riunione periodica o in un incontro dedicato, le regole comportamentali di gestione delle informazioni contenute nei suddetti documenti.

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Decreto legislativo n° 81/2008)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

A) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

B) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

C) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

D) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

E) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

F) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

G) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

H) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

I) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

M) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

N) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

O) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Note per il datore di lavoro

Il datore di lavoro è garante dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori. È necessario garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare e, se possibile, eliminare ogni rischio di infortunio o malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute secondo le particolarità del lavoro.

I compiti del dirigente e preposto sono di coordinamento, supervisione delle attività, di formazione ed informazione.

Similar Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *